Statuto CAI Sezione di Bozolo

STATUTO SEZIONE CAI BOZZOLO

Statuto della Sezione di Bozzolo del Club Alpino Italiano


TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 

E' costituita con sede in Bozzolo l'associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Bozzolo" e sigla "CAI Sezione di Bozzolo" che continua l’attività, iniziata nel 1973, della “Sottosezione CAI Bozzolo” , divenuta Sezione CAI nel 1999.

L'associazione ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.


Art. 2

L'associazione è una Sezione del Club Alpino Italiano (CAI) e fa parte del Raggruppamento Regionale Lombardo del CAI. Essa uniforma il proprio statuto allo Statuto e al Regolamento Generale del CAI.


TITOLO II

SCOPI E FUNZIONI

Art. 3

L'associazione ha per scopo l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, attraverso la pratica dell'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la tutela del loro ambiente naturale.

L'associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale, ed è improntata secondo principi di democraticità.


Art. 4

Per conseguire gli scopi indicati all'art. 3, nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari del CAI, del Convegno e della Delegazione, nonché delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Delegati, l'associazione provvede:

a)

alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi alpini e bivacchi;

b)

al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;

c)

alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative e attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;

d)

alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole del CAI competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;

e)

alla programmazione e collaborazione con le apposite scuole del CAI competenti in materia, per la formazione di soci dell'associazione come istruttori di alpinismo e sci-alpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c) e d);

f)

alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;

g)

alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;

h)

alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo e al recupero di vittime;

i)

eventualmente a pubblicare un periodico sezionale del quale sarebbe editrice e proprietaria;

l)

a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia, il materiale alpinistico e l'archivio.

E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse .


Art. 5

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività dei sodalizio. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.


TITOLO III

SOCI

Art. 6

I soci dell'associazione si distinguono in: benemeriti, ordinari, famigliari e giovani, secondo quanto stabilito dall'art. 7 dello Statuto dei CAI.


Art. 7

Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, controfirmata da almeno un socio presentatore, iscritto all'associazione da non meno di due anni compiuti; per i minori di età la domanda deve essere firmata da chi esercita la potestà. L'iscrizione è personale e non trasmissibile. Sull'ammissione decide il Consiglio Direttivo. Il socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare il presente statuto e lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI, dei quali riceve copia all'atto dell'iscrizione; si obbliga inoltre ad osservare le delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo dell'associazione.


Art. 8

L'ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto per il residuo anno sociale in corso. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.


Art. 9

Il rapporto associativo è valido per la durata dell'anno sociale e si rinnova di anno in anno sociale con il versamento della quota associativa.

Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. Il trasferimento da una sezione ad un’altra deve essere comunicato alla sezione di provenienza dalla sezione alla quale il socio si iscrive.


Art. 10 

Il socio è tenuto a versare all'associazione:

a)

la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statutoe del Regolamento Generale dei CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione;

b)

la quota associativa annuale;

c)

il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;

d)

eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.

Il socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita dell'associazione, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni. Trascorso il termine della chiusura annuale del tesseramento, il socio decade da tale sua qualità.


Art. 11

I diritti e gli obblighi del socio sono quelli stabiliti negli art. 8 e 9 dello Statuto del CAI e nel Capo III del Titolo II del Regolamento Generale del CAI.

La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale.

Non sono ammesse iniziative dei soci in nome dei CAI se non da questo autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti.

Non sono ammesse iniziative o attività dei soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dal CAI.

Le prestazioni fornite dai soci sono gratuite.


Art. 12 

La qualità di socio cessa nei casi indicati dall'art. 10 dello Statuto del CAI e dagli artt. 11 e 19 del Regolamento Generale del CAI, con le modalità ivi stabilite.


Art. 13 

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del socio, che tenga un contegno contrastante con i principi informatori dell'associazione e con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti dell'ammonizione o della sospensione dalle attività sociali per un periodo massimo di un anno e, nei casi più gravi, può deliberarne la radiazione.

Contro i provvedimenti disciplinari il socio può presentare ricorso a norma degli artt. 15 e19 del Regolamento Generale del CAI.


TITOLO IV

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 14 

Sono organi dell'associazione:


l'Assemblea dei Soci;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

il Tesoriere;

il Segretario;

il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 15 

Tutte la cariche sociali sono a titolo gratuito e devono essere conferite a soci maggiorenni iscritti all'associazione da almeno due anni compiuti.


Capo 1° - ASSEMBLEA

Art. 16

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione; essa rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.


L'Assemblea:


elegge i Consiglieri, i Revisori dei conti e i Delegati all'Assemblea Generale del CAI;

determina la quota associativa e quella di ammissione per la parte eccedente la misura minima fissata dall'Assemblea dei Delegati;

approva annualmente il programma dell'associazione, i bilanci preventivo e consuntivo e la relazione del Presidente;

delibera sull'alienazione o sulla costituzione di vincoli reali sugli immobili;

delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto dell'associazione in unica lettura;

delibera lo scioglimento dell'associazione, la cui liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio nazionale dei revisori dei conti del Club Alpino It.

delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno venticinque soci aventi diritto al voto e contenuta nell'ordine del giorno.

Art. 17

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 31 marzo, per l'approvazione del bilancio e per la nomina alle cariche sociali; può inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno.

L'Assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. La convocazione avviene mediante avviso che, almeno cinque giorni prima della data dell'assemblea, deve essere esposto nella sede sociale, e spedito a ciascun socio avente diritto al voto.

Nell'avviso devono essere indicati: l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione.


Art. 18

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea.

I minori di età possono assistere all'assemblea.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio che non sia membro del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega scritta. Ogni socio delegato non può portare più di n° 1 delega.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di persona o per delega di almeno la metà degli aventi diritto al voto: tuttavia in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.


Art. 19

L'Assemblea nomina un presidente, un segretario e, se necessario, tre scrutatori. Spetta alla Commissione di verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di partecipare all'assemblea.


Art. 20

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto. Le elezioni alle cariche sociali si fanno a scheda segreta. A parità di voti è eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.

Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili devono essere approvate con la maggioranza di due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto.La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei soci aventi diritto al voto. Tutte le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.


Art. 21

Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi o altre opere alpine e le modifiche dello statuto, non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Consiglio Centrale del CAI a norma degli artt. 12 e 27 dello Statuto del CAI.


Capo 2° - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 22

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione e si compone di n. 9 membri eletti dall'Assemblea fra i soci. 

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti: 

il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere. Nomina inoltre il Segretario, che può essere scelto anche fra i soci non facenti parte del Consiglio Direttivo; esso, in questo caso, non ha diritto di voto.


Art. 23 

Gli eletti durano in carica n. 3 anni e sono rieleggibili. 

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a n. 3 riunioni consecutive. 

Al Consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito. 

Qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi alla metà dei suoi componenti si deve convocare l'Assemblea per la elezione dei mancanti. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti. 

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.


Art. 24 

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei Consiglieri, almeno una volta ogni 90 gg mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. 

Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente, o in caso di sua mancanza o impedimento dal Vice Presidente, e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio. 

Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario e firmato da questi e da chi ha presieduto la riunione.


Art. 25

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i soci che fanno parte di Commissioni Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con il consenso di questo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.


Art. 26 

Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salve le limitazioni contenute nel presente statuto o nello Statuto e nel Regolamento Generale del CAI. In particolare esso:


stabilisce il programma annuale di attività dell'associazione e predispone quanto necessario per attuarlo;

convoca l'Assemblea dei Soci;

redige annualmente il bilancio preventivo e consuntivo e approva la relazione del Presidente;

delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;

delibera sulle domande d'iscrizione di nuovi soci;

prepone incaricati alle commissioni per lo svolgimento di determinate attività sociali;

delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni e Gruppi e ne coordina l'attività;

cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto;

emana eventuali regolamenti particolari;

proclama i soci venticinquennali e cinquantennali.

Capo 3° - PRESIDENTE

Art. 27 

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione e la firma sociale. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, firma con il Tesoriere i bilanci e i mandati di pagamento. 

In caso di impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente. Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo; tali provvedimenti devono ottenere la ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successiva. 

Il Presidente dirige l'Assemblea dei soci fino alla nomina del suo presidente.

Capo 4° - TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 28

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'associazione; tiene la contabilità conservandone ordinatamente la documentazione, firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.


Art. 29 

Il Segretario redige i verbali delle riunioni dei Consiglio Direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell'associazione.


Capo 5° - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 30

Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo della contabilità sociale. Esso si compone di tre membri eletti dall'Assemblea per n. 3 anni e nomina fra i suoi componenti un presidente.


Art. 31

Il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce almeno una volta ogni sei mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo. 

I Revisori dei conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sulla contabilità sociale e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.


TITOLO V

COMMISSIONI E GRUPPI

Art. 32

Il Consiglio Direttivo può costituire speciali commissioni formate da Consiglieri e/o soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero dei componenti, le funzioni, i poteri, predisponendone il regolamento.


Art. 33

Il Consiglio Direttivo con propria deliberazione può costituire gruppi, aventi particolari autonomie dal punto di vista tecnico-organizzativo e, ove occorra, amministrativo e ne determina le norme di funzionamento in armonia con il presente statuto. 

E' vietata la costituzione di gruppi di non soci.


TITOLO VI

SOTTOSEZIONI

Art. 34

Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni. La deliberazione di costituzione deve essere sottoposta all'approvazione del competente Comitato di Coordinamento. 

Le Sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da quella della Sezione di appartenenza, non dispongono di autonomia patrimoniale, ma solo gestionale e non intrattengono rapporti diretti con l'Organizzazione Centrale. Esse hanno un proprio regolamento, che non deve essere in contrasto con lo statuto dell'associazione, e che diviene esecutivo con la ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

TITOLO VII

AMMINISTRAZIONE

Art. 35

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti, deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione.


Art. 36 

Il bilancio deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica dell'associazione. Dal bilancio devono comunque espressamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. 

Il bilancio è reso pubblico mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.


Art. 37

I fondi liquidi dell'associazione, che non siano necessari per esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto bancario o postale intestato all'associazione stessa.


Art. 38

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. 

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione fra i soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve. 

In caso di scioglimento dell'associazione si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 14 dello Statuto del CAI e il patrimonio è devoluto per fini di utilità sociale o di pubblica utilità. 

E' escluso qualsiasi riparto di attività fra i soci.


TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art. 39

Le controversie fra i soci o fra soci e organi dell'associazione, relative alla vita dell'associazione stessa, non possono essere deferite all'autorità giudiziaria né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, se prima non venga adito l'organo competente a giudicare, previo tentativo di conciliazione, secondo lo Statuto e il Regolamento Generale del CAI e non si sarà esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa. 

Organi competenti ad esperire il tentativo, sono:


il Consiglio Direttivo, integrato dai Revisori dei conti, per le controversie tra soci;

il Comitato di coordinamento del Convegno di appartenenza per le controversie fra soci ed organi dell'associazione. 

Si applicano le norme procedurali stabilite dall'art. 31 del Regolamento Generale del CAI.

Art. 40

Contro le deliberazioni degli organi dell'associazione che si ritengono assunte in violazione del presente statuto e dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI è ammesso ricorso a norma dell'art. 14 del Regolamento Generale del CAI.


TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI.


Il presente statuto, approvato dalla Assemblea dei Soci del 21 Marzo 2003, verrà coordinato con eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI con deliberazione del Consiglio Direttivo, e ne verrà data comunicazione ai soci.


Il presente statuto è entrato in vigore dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Centrale del CAI avvenuta in data.

INDIRIZZO
Via Giacomo Matteotti, 1
46012 Bozzolo (MN)
ITALY

CONTATTI
Email: info@caibozzolo.it